[23/03/2020]
L'art. 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (non direttamente modificato dal DPCM 22 marzo 2020, anzi richiamato all’art. 1 lett. a) consente a tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, la consegna a domicilio tali prodotti.
Devono peraltro essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – l’esercente o una piattaforma terza – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
In ogni caso l’art. 1 lett. f) del DPCM 76 del 22 marzo 2020 espressamente autorizza “l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di […] prodotti agricoli e alimentari”.