[23 marzo 2020] Da un primo rapido approfondimento delle questioni, in attesa di ricevere chiare indicazioni da parte delle istituzioni coinvolte, possiamo affermare che: 1. E-commerce L’allegato 1 richiamato dall’art. 1 lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 n. 76 consente le seguenti attività Codice Ateco 49-51 (trasporti) + Codice Ateco 52 (attività di magazzinaggio e supporto ai trasporti). L’art. 1 lett. c) prevede inoltre che le attività produttive - altrimenti sospese ai sensi della lettera a) - possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Combinando insieme le due disposizioni si potrebbe ritenere la vendita online ammissibile, sempre che siano gestite in smart-working le attività non propriamente di magazzino e di consegna (quest’ultime da svolgere nel rigoroso rispetto delle norme igienico sanitarie). 2. Trasporto merci Per quanto riguarda il trasporto merce da magazzino a clienti con sede all’estero (ue/extra-ue) la risposta dovrebbe essere positiva sulla base degli stessi principi sopra indicati, tenuto conto della necessaria verifica della normativa adottata dal Paese di provenienza o destinazione. Tali soluzioni derivano da una lettura di testi normativi poco chiari e lacunosi e, in realtà, potrebbero porsi in contrasto con la ratio del DPCM (che è improntato al principio dell’obbligo di “chiusura”, salvo che non si tratti di un’attività essenziale, come ad es. sanitaria o alimentare) benché allineate a quella opposta delle ordinanze di Regione Piemonte (n. 34 del 21 marzo 2020) e Regione Lombardia (n.n. 541-515 del 21 e 22 marzo 2020). Per risolvere tale dubbio potrebbe essere comunque utile l’istanza al Prefetto ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM 22 marzo 2020.