[20 marzo 2020] L’ Agenzia delle Entrate con la  Risoluzione n. 12/E individua i codici ATECO relativi alle attività interessate dalla sospensione di cui all’art.61 comma 1. In assenza di istruzioni specifiche a riguardo, pare poter ragionevolmente sostenere che i soggetti che hanno comunicato l'esercizio di quelle attività in forma esclusiva ne avranno beneficio pieno, mentre i soggetti che avranno comunicato l’attività come principale o secondaria ne avranno un beneficio limitato a ritenute e contributi del personale addetto ai punti vendita rientranti nella codifica ATECO.