[28 marzo 2020] In merito al quesito posto, si ritiene di supporto operare un parallelo con la normativa vigente in merito alla modalità di conteggio della anzianità prevista per l’accesso alla cassa integrazione. La circolare Inps 197/2015, di nuova impostazione degli ammortizzatori sociali post Jobs Act, indica che in presenza di operazioni ex art 2112 c.c., volte a mutare la titolarità del rapporto di lavoro mantenendo intatto il diritto dei dipendenti alle condizioni economico – normative del proprio contratto di lavoro ante – trasferimento, il requisito di anzianità posto dalla normativa non possa non tenere conto della continuità di rapporto che si crea fra cedente e cessionario. In dettaglio la circolare Inps indica “In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante”. Lo stesso dettato non è stato posto esplicitamente nel D.L. 9/2020 e nel D.L. 18/2020, ma si ritiene che possa essere egualmente applicato alla luce della considerazione che, nel quadro “speciale” riservato all’emergenza Covid -19, che deroga al requisito di anzianità dei 90 giorni con l’essere in forza al 23 febbraio 2020, l’accordo quadro Regione Lombardia esplicita fra i lavoratori beneficiari i soggetti che siano stati interessati ad un trasferimento : “… in caso di trasferimento di azienda o di parte di azienda – art 2112 c.c…. i lavoratori mantengono tutti i diritti (anzianità convenzionale)”, come indicato dallo stesso Inps con Circolare 30 del 2 marzo 2012).