[31 marzo 2020]
Premesso che è comunque necessario analizzare il contratto sottoscritto, in generale il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno o, in alcuni casi, del pagamento del canone.
Di regola, la proprietà è obbligata al termine del contratto a restituire all’affittuario il deposito cauzionale versato. Tale obbligazione sorge alla scadenza del contratto, non appena avvenuto il rilascio del ramo d’azienda.
In tal caso, il proprietario potrà trattenere la somma, qualora vi siano delle obbligazioni non adempiute da parte dell’affittuario o dei danni al ramo d’azienda. Il proprietario però, per trattenere la somma, dovrà proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, del deposito cauzionale a copertura di specifici danni subiti. In caso contrario, l’affittuario potrà esigere la restituzione della somma.
In caso di mancato pagamento del canone di affitto dei giorni di chiusura delle attività, l’affittuario non può chiedere la restituzione del deposito versato per evitare che le somme vengano trattenute dalla proprietà.
Da parte sua, quest’ultima potrebbe esperire sin d’ora un’azione giudiziale per accertare l’inadempimento dell’affittuario e chiedere il pagamento delle somme che ritiene dovute o, più verosimilmente vista la situazione di emergenza, comunicare all’affittuario la volontà di trattenere il deposito cauzionale a copertura del pagamento del canone e, al contempo, chiedere la reintegrazione del deposito stesso.
In quest’ultimo caso, l’affittuario dovrebbe rifiutarsi di reintegrare il deposito cauzionale: al termine del contratto, a nostro avviso, la proprietà dovrà esperire un’azione giudiziale per l’attribuzione del deposito cauzionale a copertura del mancato pagamento di questi mesi ovvero restituire il deposito versato.
Ad ogni modo, bisogna valutare caso per caso e un parere legale necessita della documentazione contrattuale.