[10 aprile 2020] Si ritiene che, a norma dell’Art 35 del DPR 180/1950, come correttamente richiamato, in presenza di riduzione dello stipendio superiore alla misura di 1/3 dello stesso, in via automatica vi sia l’autorizzazione a procedere ad una rimodulazione della trattenuta (per cessione o pignoramento) , in ragione del quinto dello stipendio netto di nuova impostazione. Al verificarsi di quanto sopra, e previo onere del datore di lavoro a procedere con segnalazione alla Finanziaria circa la variazione di stipendio avvenuta, non si ritiene ammissibile una automatica sospensione della trattenuta in quanto il passo di legge indichi l’onere ad una ridefinizione dell’importo della stessa (ove questo fosse stabilito ab origine in misura fissa e non variabile), e non una sua sospensione. Ipotizzando, quindi, una riduzione maggiore del terzo, a fronte di una trattenuta fissa, si verrebbero ad elaborare cedolini paga mensili con importi di cessione / pignoramento variabili, sempre in ragione del rispetto del limite del quinto dello stipendi a meno di una azione (operata dalla Finanziaria e dal dipendente che presso la stessa l’abbia richiesta) di rimodulazione di un nuovo importo di trattenuta fissa, nuovamente calibrato sul netto aggiornato ipotesi che solitamente ha una durata limitata).