[16 aprile 2020] Come richiesto e dopo un ulteriore approfondimento Le possiamo confermare che fra le attività commerciali al dettaglio che possono proseguire, il DPCM 10 aprile 2020 indica espressamente quella di “articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale”. Di fronte a una previsione così chiara non dovrebbe essere necessaria alcuna interpretazione. Tuttavia, è possibile che diverse autorità locali diano una lettura restrittiva di tale norma, collegandosi al riferimento ai “beni di prima necessità” presente nel Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, e limitino ai soli prodotti per l’igiene personale l’ambito di quella autorizzazione. Nell’ottica di evitare una sanzione amministrativa, allo stato consigliamo sia (i) di escludere dalla vendita gli articoli di profumeria che possano considerarsi voluttuari, come una eau de toilette, ad esempio, proseguendo invece nella vendita di deodoranti o gel igienizzanti profumati - sia (ii) di inoltrare una richiesta di chiarimenti al Prefetto di competenza. Dal punto di vista organizzativo, il negoziante che nel proprio esercizio vende generi di prima necessità e beni che non lo sono è tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso agli scaffali o alle corsie in cui questi ultimi sono esposti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, i prodotti la cui vendita non è consentita devono essere rimossi dagli scaffali. Per la violazione di queste norme è prevista, dall’art. 4 del Decreto legge n. 19/2020, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 Euro, che raddoppia in caso di reiterazione. Inoltre, si applica la sanzione accessoria della immediata sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni (tale misura massima è prevista per i casi di reiterazione).