[1 giugno 2020] In riferimento al quesito posto, a seguire indico i singoli punti oggetto di analisi e i suggerimenti posti, con la precisazione che alla data della presente l’Inps non ha ancora emanato l’attesa circolare esplicativa che interesserà anche il caso in dettaglio presentato. 1) La semplificazione della domanda di cassa in deroga, che evita il passaggio dalle regioni, permettendo l’invio dell’istanza direttamente all’INPS, non è prevista per le plurilocalizzate? Dalla normativa disponibile sembrerebbe che nel nostro caso la domanda debba essere inoltrata ancora al Ministero. L’art 71 del DL 34/2020 indica, nella stesura del nuovo art. 22 quater, che le domande di cig in deroga saranno da richiedersi presso apposita procedura all’Inps, e non più tramite le singole Regioni, al fine di velocizzare i processi di autorizzazione e pagamento della stessa. Allo stesso modo, il medesimo articolo indica che per le pluricolalizzate la cig in deroga “può” essere riconosciuta tramite Ministero del Lavoro. Stando quindi al tenore letterale, è probabile che la procedura Inps (di nuova istituzione per la richiesta della 5 settimane) sia da valutarsi a scelta del datore di lavoro, in alternativa a quella Ministeriale. La convenienza dello strumento Inps rispetto a quello Ministeriale (che immagino possa rimanere quello già attivato per le prime 9 /13 settimane) sarà da valutarsi in ragione della modalità di compilazione della domanda all’Inps. 2) Se mi confermasse che il canale di trasmissione rimane il Ministero, non avendo ancora ottenuto il decreto di approvazione per le prime 9 settimane, è comunque già possibile procedere con l’invio della nuova istanza? Oppure in alternativa è necessario che prima venga approvata la prima istanza Per la richiesta delle successive 5 settimane, come sopra indicato, il canale sembra rimanere duplice (Ministero o Inps), pertanto dal tenore letterale dell’art.71 del DL 34/2020 sembra confermata la procedura di accesso mediante domanda al Ministero. L’accesso alla procedura pratica è in attesa di circolare applicativa che si stima sia di prossima emanazione. In merito segnalo un aspetto che la stessa circolare dovrà chiarire: mentre per l’accesso alle +5 settimane, in caso di cig ordinaria Covid, nel DL 34/2020 viene indicata la preventiva condizione per cui il datore di lavoro “abbia fruito interamente” delle prime 9 settimane, nel testo dell’art dedicato alla cig in deroga viene indicato l’accesso alle +5 settimane per i datore di lavoro “per i quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane”. Il tenore letterale porta a due considerazioni: 1) la differenza fra “fruito” e “autorizzato”, per cui sarà da chiarire se eventuali residui siano ora riutilizzabili; 2) l’accesso alle ulteriori 5 settimane è vincolato alla precedente autorizzazione del periodo di 9 settimane. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che sia vincolante il possesso della prima autorizzazione, per avere accesso alle successive 5 settimane (condizione che si immagina sia presa in considerazione della prossima circolare Inps che disporrà tempistiche e scadenze differenziate fra chi sia già in possesso di autorizzazione e chi ne sia ancora in attesa). 3) Nel decreto rilancio è previsto l’invio dell’istanza entra 15 giorni dall’inizio della sospensione, nel nostro caso i giorni sarebbero già decorsi essendo in attesa dei chiarimenti ministeriali relativi alle modalità riservate alle aziende plurilocalizzate, questo termine è indicativo o può causare problemi nell’ammissione dell’istanza se effettuata dopo tale termine? Si ritiene che il termine, come sempre avviene nelle circolari attuative, sia valido per le nuove sospensioni avviate dalla data di entrata in vigore delle istruzioni Inps; solitamente la circolare Inps dispone un lasso di tempo entro cui, chi abbia già in essere una determinata condizione (in questo caso sospensione) possa ottemperarvi. 4) Molto probabilmente decideremo di rinunciare alle 4 settimane supplementari richieste nella prima istanza per Lombardia, Veneto ed Emilia, ritiene in questo caso sia più opportuno inviare la richiesta per le 5 settimane dal 13/5 al 16/6 per tutto il territorio nazionale senza distinzioni regionali, sovrapponendo 4 settimane alla precedente istanza per le regioni maggiormente colpite, o in questo caso sarebbe meglio includere nella nuova istanza solo 1 settimana per queste regioni dal 9/6 al 16/6? In entrambi i casi andremmo ad allineare il termine dell’ammortizzatore per tutta la rete vendita, ed in entrambi i casi perderemmo comunque 4 settimane sulla Lombardia, Veneto ed Emilia, ma la seconda opzione sarebbe maggiormente rischiosa dato che non siamo ancora in possesso del decreto di autorizzazione ministeriale, che non escludiamo potrebbe essere parziale (quindi solo per le 9 settimane). In precedenti esperienze, di aziende multilocalizzate, le posso indicare che la domanda per CIG in deroga sia stata inviata per 9 settimane per la valenza nazionale, con indicazione delle 4 settimane aggiuntive per le Regioni che avessero diritto alla possibile estensione. In questi casi l’autorizzazione ministeriale è giunta completa, con valenza quindi delle 9 settimane per il territorio nazionale e 13 per le Regioni “speciali”. In questo caso, pensiamo che la successiva domanda che andremo ad operare (a meno di rettifica di istruzioni da parte Inps), sarà di ulteriori 5 settimane per l’intero territorio Nazionale, con esclusione delle Regioni “speciali” per le quali sarà avanzata , direttamente all’Inps, richiesta a parte per le sole 5 settimane aggiuntive. Probabilmente agire in questa direzione eviterebbe che “perdiate” le settimane di vostro diritto aggiuntive per le Regioni “speciali”. 5) In relazione al tema dell’anticipo del 40% dell’indennità di cassa, conguagliabile successivamente a consuntivo con l’invio dei mod. SR41, immagino che anche altre aziende del retail avranno perplessità soprattutto operative in merito a questo tema. Prevedete verrà organizzata una call conference sulla tematica? Sarebbe molto utile avere un confronto con altre società, come avvenuto all’inizio dell’emergenza covid sul tema degli ammortizzatori sociali. In rifermento a questo tema, siamo personalmente molto titubanti e perplessi in attesa delle istruzioni Inps, al fine di valutare concretamente quale possibile gestione (e impatto anche a posteriori) possa avere lo strumento. Si pensi ad esempio ad ipotesi di ore di riduzione dichiarate superiori rispetto al consuntivo finale, o al caso limite di dimissioni di soggetto che abbia ricevuto l’anticipazione. Sicuramente, appena disponibile l’interpretazione Inps faremo il punto della situazione.