La Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 38 del 4 settembre 2020 sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro detta le regole alle quali attenersi con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
Il concetto di fragilità – si spiega nella circolare – va individuato in quelle condizioni dello stato di salute di lavoratrici e lavoratori rispetto a patologie preesistenti che potrebbe comportare, in caso di infezione da SARS-CoV-2, effetti più gravi.
I lavoratori con patologie a scarso compenso clinico (come malattie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche) possono chiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria.
Le richieste di visita medica indirizzate all’azienda dovranno essere accompagnate dalla documentazione sanitaria relativa alla patologia preesistente.
Le tutele appena citate dovranno essere assicurate attraverso il medico competente.
In caso di realtà (ad esempio le scuole) non tenute alla nomina del medico competente, queste, ferma restando comunque la possibilità di individuare un medico competente, dietro richiesta del lavoratore o della lavoratrice “fragile” dovranno inviarli a visita presso le seguenti strutture pubbliche: Strutture territoriali dell’INAIL; ASL; Dipartimenti di medica legale o del lavoro presso le Università.
Al fine della valutazione della condizione di fragilità il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio, tra l’latro, una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività
All’esito di tale valutazione il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice, riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.