L’art. 3 del D.P.C.M. del 3/11/2020 prevede che, nelle regioni c.d. “Rosse”, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità come individuate nell’allegato 23, purchè sia possibile per il cliente l’accesso soltanto a questo tipo di attività.
Nell’allegato 23 citato sono descritte le attività permesse, ossia quelle di vendita al dettaglio di alcuni beni che sono stati ritenuti essenziali.
Alcune di queste attività sono riferibili a precisi codici ATECO anche se non direttamente citati. Tuttavia, a nostro avviso, il Governo, più che disciplinare l’apertura di un’attività e individuare i beni essenziale in base al codice ATECO, sembrerebbe avere voluto indicare tutti quei prodotti (e soltanto quelli) la cui vendita può non essere sospesa.
Per fare un esempio pratico, sono permesse le attività aventi ad oggetto il “commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati”: in questo caso, mentre il “commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati” è riconducibile ad un preciso codice ATECO, lo stesso non si può dire per la vendita di calzature per bambini, ma sia calzature che confezioni per neonati possono essere vendute.
Da ciò si può desumere che il Governo abbia deciso di non sospendere la vendita di determinati prodotti, piuttosto che permettere l’apertura soltanto di quelle attività che abbiano nel proprio oggetto sociale i codici ATECO riconducibili in alcuni casi all’allegato 23: è chiaro che tale elencazione di beni è tassativa e non può essere ampliata.
Alla luce di questa interpretazione, la vendita di prodotti riconducibili all’allegato 23 è possibile, sul presupposto che gli esercizi commerciali vendano soltanto i prodotti permessi: il singolo esercizio dovrà organizzare i propri spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a beni diversi da quelli di prima necessità (anche eventualmente con la rimozione dagli scaffali dei prodotti la cui vendita non è consentita).
Per quanto riguarda i tipi di prodotti da Lei citati, il Governo non ha fatto espresso rinvio al codice ATECO 47.71.30 “Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie”, ma ha specificamente inteso
permettere la sola vendita di biancheria intima: l’Allegato 23 fa riferimento infatti al solo “commercio al dettaglio di biancheria personale”, unico bene tra quelli citati ritenuto essenziale e di cui è permessa la vendita.
Pertanto, potranno essere venduti all’interno dei locali soltanto prodotti rientranti tra “biancheria personale” e non anche camicie e maglieria.