[17 marzo 2020]
In linea di principio, l’ammontare del canone non può essere “autoridotto” unilateralmente. Vi sono però casi particolari in cui una parte contrattuale può interrompere l’adempimento delle proprie obbligazioni. Anzitutto, è necessario esaminare il contratto da sottoscritto (anche per verificare se si tratti di locazione commerciale o affitto di ramo d’azienda). Non è escluso che il contratto infatti regolamenti già l’interruzione del pagamento del canone in caso di eventi di forza maggiore (quale potrebbe essere la pandemia in corso). Si può ipotizzare una ripetizione/riduzione del canone per i giorni di chiusura.
In caso di contratto di locazione, i giorni di chiusura imposta dal governo potrebbero classificarsi come una impossibilità di godere da parte del conduttore dell’immobile; quest’ultimo pertanto potrebbe avere diritto a non pagare – ovvero, in caso di pagamento anticipato, a ripetere – il canone relativo a quei giorni.
In caso di affitto di ramo di azienda, i provvedimenti governativi hanno imposto la chiusura dell’attività e di fatto il ramo d’azienda non è produttivo: non vi è una regola generale sulle conseguenze di questa situazione. Dal momento che l’affittuario è impossibilitato a godere del bene produttivo, questi potrebbe chiedere la riduzione del canone, ovvero ripetere quello già pagato, limitatamente – come ovvio – ai giorni di chiusura.
Ad ogni modo, non vi è una risposta univoca alle questioni poste e per una consulenza professionale completa e approfondita è necessario l’esame della documentazione contrattuale.