[09 marzo 2020] Per il lavoratore in quarantena ovvero risultato positivo al virus ai sensi del DPCM art. 3, vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora. Quindi salvo che non ottengano un certificato medico non sono da considerare malati. Peraltro, lo stesso articolo al comma 2, però solo con riferimento ai soggetti rientrati dall’estero, prevede che “accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS; “in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine”. Quindi anche in tal caso non è un certificato di malattia ma un certificato che attesta il periodo di impossibilità a rendere la prestazione lavorativa, infatti non è ancora chiaro se darà diritto all’indennità di malattia oppure no.