I c.d. “Decreto Ristori” (D.L. 28/10/2020, N. 137) e “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9/11/2020, N. 149) hanno esteso l’applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, originariamente introdotto dal c.d. “Decreto Rilancio” (DL 19/5/2020, n. 34), rispettivamente:
• alle “imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1” (art. 8, D.L. 137/2020), comprendente attività economiche che hanno subito limitazioni a livello nazionale;
• alle “imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (art. 4, D.L. 149/2020), si tratta in particolare delle imprese che operano nei settori che hanno subito ulteriori limitazioni o sospensioni di attività nelle c.d. “zone rosse”.
Stante il tenore delle norme, in assenza di riferimenti al concetto di “attività prevalente”, è ragionevole ritenere che possano accedere al beneficio tutti i soggetti che svolgono le attività economiche riconducibili ai codici Ateco elencanti negli allegati ai decreti, con riferimento agli immobili utilizzati per lo svolgimento di tali attività. Ciò, ovviamente, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti per la maturazione del credito (ad esempio il calo del fatturato nei mesi interessati rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente e, nei casi previsti, l’esercizio dell’attività nelle “zone rosse”).
Si segnala tuttavia che sussistono diversi dubbi applicativi da parte degli operatori economici e dei professionisti e, pertanto, è auspicabile un intervento interpretativo da parte del legislatore o dell’Agenzia delle Entrate.
[15 dicembre 2020]