[28 marzo 2020]
In merito al quesito posto, si ritiene di supporto operare un parallelo con la normativa vigente in merito alla
modalità di conteggio della anzianità prevista per l’accesso alla cassa integrazione.
La circolare Inps 197/2015, di nuova impostazione degli ammortizzatori sociali post Jobs Act, indica che in
presenza di operazioni ex art 2112 c.c., volte a mutare la titolarità del rapporto di lavoro mantenendo intatto
il diritto dei dipendenti alle condizioni economico – normative del proprio contratto di lavoro ante –
trasferimento, il requisito di anzianità posto dalla normativa non possa non tenere conto della continuità di
rapporto che si crea fra cedente e cessionario.
In dettaglio la circolare Inps indica “In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., conservando
il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini
della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo
trascorso presso l’imprenditore alienante”.
Lo stesso dettato non è stato posto esplicitamente nel D.L. 9/2020 e nel D.L. 18/2020, ma si ritiene che possa
essere egualmente applicato alla luce della considerazione che, nel quadro “speciale” riservato all’emergenza
Covid -19, che deroga al requisito di anzianità dei 90 giorni con l’essere in forza al 23 febbraio 2020, l’accordo
quadro Regione Lombardia esplicita fra i lavoratori beneficiari i soggetti che siano stati interessati ad un
trasferimento : “… in caso di trasferimento di azienda o di parte di azienda – art 2112 c.c…. i lavoratori
mantengono tutti i diritti (anzianità convenzionale)”, come indicato dallo stesso Inps con Circolare 30 del 2
marzo 2012).