Home › L’art. 35 del DPR 180/1950 è quello che solitamente applichiamo in caso di dipendente che subisce una riduzione, definitiva o temporanea, dello stipendio a seguito di passaggio part time o richiesta di maternità facoltativa. In questo caso dovremmo capire se, per tutti, occorre fare il conteggio richiamato dall’articolo e verificare se interviene una riduzione della rata oppure se occorre sospendere la trattenuta totale come invece indicato su alcuni vademecum in caso di attivazione di cassa integrazione. Problematica simile c’è anche per i pignoramenti, in quanto alcune fonti affermano di sospendere al trattenuta. Alcune finanziarie hanno già richiesto informazioni per i propri clienti. Quale normativa dobbiamo correttamente applicare?