[18 marzo 2020]
Per ciò che attiene ai rapporti tra trattamento di integrazione salariale e malattia, l'art. 3, comma 7 del d.lgs. 148/2015 prevede che "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista".
La questione è stata esaminata dall'Inps, che ha integrato la circolare 82 del 2009 con la circolare n. 197 del 2015. Secondo l'Ente previdenziale, se durante la sospensione dal lavoro (ma solo per la cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie. La malattia non sospende quindi la CIG e poiché l’attività lavorativa è già totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che continuerà a percepire le integrazioni salariali. Qualora invece la malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per Cassa Integrazione, si dovrà distinguere: a) se tutti i lavoratori in forza all’ufficio, reparto, squadra cui il lavoratore appartiene hanno sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia sarà posto in CIG dalla data di inizio della cassa integrazione; b) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale dell’ufficio/reparto cui il lavoratore appartiene, questi continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, in quanto prevista dalla legge. Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.