L’Allegato 23 (Commercio al dettaglio) del DPCM 3/11/2020 ricomprende le attività di “Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati”, ma le Note esplicative dei relativi Codici ATECO (47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati e 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nulla dicono su cosa si debba intendere per confezioni/articoli di abbigliamento (o calzature) per “bambini”.
In mancanza di un’indicazione normativa assolutamente univoca, riteniamo che per “abbigliamento per bambini” si possa intendere l’abbigliamento con indicazioni in etichetta di un’altezza fino a 152 cm e/o
comunque entro il limite massimo dei 14 anni di età.
La nostra valutazione si basa dall’esame delle seguenti norme:
i) Norma tecnica del CEN - EN 14682 “Safety of Children’s Clothing – Cords & Drawstrings”), aggiornata annualmente, sulla conformità dei “cordoncini” e “lacci” nell’abbigliamento per bambini all’obbligo generale di sicurezza.
In particolare, la norma EN 14682, applicabile ai capi di abbigliamento da giorno e da notte, all’abbigliamento da sci e ai costumi di carnevale destinati ai bambini fino ai 14 anni di età, stabilisce i requisiti di sicurezza per laccetti e corde, ne definisce limiti di utilizzo, dimensioni accettabili e rifiniture ammesse, al fine di minimizzare il rischio di intrappolamento. Le specifiche variano a seconda delle parti del capo di abbigliamento e delle seguenti fasce d’età di utilizzo: dalla nascita fino a 7 anni e dai 7 ai 14 anni.
ii) Norma tecnica del CEN (Comitato Europeo di Normazione) - EN 13402-3-2017 sullo standard europeo comune per l’etichettatura delle taglie dei vestiti basato sulle dimensioni corporee (tra cui anche l'altezza in cm dei bambini). Nelle tabelle allegate alla norma tecnica, si indicano “bambini” con altezza massima di 152 cm e un’età corrispondente fino a 12 anni (https://www.shopalike.it/la-guida-definitiva-sui-vestiti/#sizes).