[18 marzo 2020] Per quanto riguarda la maturazione, in costanza di CIG, dei ratei 13°, 14° e congedi vari, si può generalmente affermare che i ratei non sono maturati nella cassa integrazione a zero ore e sono ricompresi nell'indennità erogata dall'INPS. Come affermato nel messaggio Inps 11110 del 7 aprile 2006, le quote di tale retribuzione maturate nel mese devono ricomprendersi nell'importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento di integrazione salariale; "ne deriva che in concreto le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall'Inps in quanto eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie tenuto conto che il ragguaglio ad ore del compenso ultra mensile (13° e 14° etc.) sommato al ragguaglio ad ore del trattamento corrisposto mese dopo mese non può in ogni caso superare il massimo spettante". Negli altri casi sono a carico del datore di lavoro le quote di rateo corrispondenti alle ore lavorate.