[21 maggio 2020] In riferimento al quesito posto, con ulteriore specifica per la forma di CIGD, le riassumo a seguire i punti salienti del testo definitivo del Decreto Rilancio: - Estensione della platea dei destinatari agli assunti alla data del 25 marzo 2020; - Estensione di ulteriori 5 settimane da fruirsi entro il 31 agosto 2020, previo (condizione tassativa) esaurimento delle settimane posta a disposizione con il precedente Decreto. Le aziende dovranno quini operare un controllo, consuntivo, sul fruito e dare spazio in primis all’esaurimento di eventuali residui. In merito le segnalo, proprio con data di oggi, le istruzioni Inps per la consuntivazione; - Ulteriore estensione di 4 settimane, da fruirsi dal 1/9/2020 al 31/10/2020; - L’accesso alle 5/4 settimane rimane, in termini di informazione / consultazione sindacale confermato (con esclusione solo per le micro realtà fino a 5 dipendenti); - Conferma del pagamento diretto (modalità in precedenza unica ed obbligata) o, solo per le aziende plurilocalizzate, ammissione anche il pagamento a conguaglio; - La richiesta per le settimane eccedenti (5/4), disposte dal presente decreto, avviene a mezzo domanda volta solo all’INPS (in luogo della Regione, come previsto nella previgente stesura). Rimane conferma la possibilità, per le aziende plurilocalizzate di operare richiesta mediante CigsOn Line (Ministero del Lavoro); - La domanda all’Inps (in caso di cassa integrazione anticipata dall’azienda) dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello di avvio sospensione/riduzione. Diversamente in caso di pagamento diretto, la domanda è soggetta al termine di presentazione di 15 giorni dall’inizio della sospensione / riduzione. In merito sono attese le istruzioni operative Inps, in mancanza delle quali la procedura non è ancora concretamente attivabile.